Il Salone del Franchising di Milano si sta avvicinando: il 19 ottobre aprirà i battenti a Padiglione 15 dell’area espositiva di Rho-Pero. Riteniamo utile attirare l’attenzione della comunità del franchising sull’importanza della nuova legge nei rapporti affiliante / affiliati
Definizione di franchising
La legge del 2004 così definisce il franchising: “l’affiliazione
commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra
due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente
indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità
all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di
proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema
costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul
territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o
servizi”.
La legge, inoltre, fornisce le definizioni di: know-how, diritto
d’ingresso, royalty e beni offerti
dall’affiliante.
Ambito
di applicazione della legge
Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale
si applicano anche al contratto di Master franchise e al Corner
franchise.
Forma
e durata del contratto
Il contratto di franchising, che può essere utilizzato in ogni
settore di attività economica, deve essere redatto in forma
scritta. Per la costituzione di una rete di franchising,
l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula
commerciale. La durata del contratto deve essere di almeno tre anni
per garantire all’affiliato l’ammortamento
dell’investimento.
Contenuti del contratto
Il contratto deve prevedere ed indicare:
· l’ammontare del diritto d’ingresso e degli investimenti che
l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
· le modalità di calcolo e di pagamento delle royalty e
l’eventuale indicazione del giro d’affari minimo che l’affiliato
può realizzare;
· l’esatta esclusiva territoriale sia in relazione agli altri
affiliati, ad altri canali di vendita e ad unità di vendita gestiti
direttamente dall’affiliante;
· la descrizione del know-how fornito dall’affiliante
all’affiliato;
· le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in
termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed
allestimento, formazione;
· le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione
del contratto stesso.
Obblighi precontrattuali
dell’affiliante
Almeno trenta giorni prima della
sottoscrizione del contratto di franchising l’affiliante deve
consegnare all’aspirante affiliato una copia del contratto da
sottoscrivere, unitamente ai seguenti allegati:
· i principali dati relativi all’affiliante e, su richiesta
dell’aspirante affiliato, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre
anni (o quelli disponibili, se la società è di recente
fondazione);
· l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli
estremi della relativa domanda di registrazione o del deposito;
· una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti
l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
· una lista degli affiliati e dei punti vendita diretti
dell’affiliante;
· l’indicazione della variazione, per gli ultimi tre anni, del
numero degli affiliati con relativa ubicazione;
· la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti
giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e
che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al
sistema di franchising.
Queste informazioni costituiscono il Documento Informativo
Precontrattuale (DIP) previsto anche dalle leggi sul franchising in
Francia e in Spagna. Negli USA questo documento è chiamato
“disclosure”.
Obblighi precontrattuali di comportamento delle due
Parti
Sia l’affiliante che l’affiliato devono tenere, in qualsiasi
momento, nei confronti dell’altra parte, comportamenti ispirati a
lealtà, correttezza e buona fede.
Conciliazione
Per le controversie
relative ai contratti di affiliazione commerciale, le Parti possono
convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere
all’arbitrato, debba essere fatto un tentativo di conciliazione
presso la Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha
sede l’affiliato.
Annullamento del contratto
Se una Parte ha fornito false informazioni, l’altra Parte può
chiedere l’annullamento del contratto nonché il risarcimento del
danno, se dovuto.
Fonte: Articolo pubblicato su IMAGO n. 15, luglio-settembre 2004