Manuale Operativo Franchising
Per chi è: Ideale per franchisor, il...
a cura di Donatella Paciello e Elena Pagliaretta*
L’art. 3, comma 4 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (il cd. “Decreto incentivi”), ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del contratto di rete, una nuova tipologia di contratto di impresa finalizzato a consentire a più imprese - senza far perdere ad esse la loro autonomia giuridica e patrimoniale e con l’accesso a incentivi e agevolazioni fiscali - di collaborare tra di loro per il perseguimento di obiettivi comuni. Questa tipologia contrattuale presenta alcune similitudini con il contratto di franchising: sia nel franchising che nel contratto di rete infatti le parti sono imprese giuridicamente e economicamente indipendenti e entrambi i contratti prevedono una collaborazione tra le imprese finalizzata ad un obiettivo comune. La differenza tra contratto di rete e franchising sta tuttavia, ancor prima che in singoli aspetti normativi, nello scopo e nella causa ultima delle due figure contrattuali.
Contratto di franchising e contratto di rete: definizioni
Contratto di franchising e contratto di rete: quali le imprese alle
quali si rivolgono
Se è vero che entrambe le figure sono contratti di impresa,
differente è però la “platea” di imprenditori ai quali sono
destinati: il contratto di rete è stato infatti concepito
soprattutto per le piccole e medie imprese presenti nei cd.
distretti industriali ovvero in quei territori nei quali esiste
una grande concentrazione di piccole e medie imprese specializzate
nello stesso settore e tra loro integrate da forti relazioni
economico-sociali; questo contratto offre a queste imprese uno
strumento giuridico finalizzato, appunto, “a fare rete” ovvero
a migliorare la loro competitività su un mercato ormai
globalizzato.
Questo elemento di “vicinanza territoriale” è al contrario
assente nel franchising, dove anzi la distribuzione di nuovi
punti affiliati su un territorio sempre più vasto è proprio ciò che
più interessa al franchisor per la diffusione del suo marchio e dei
suoi prodotti o servizi sul mercato.
Scopo del contratto di franchising e del contratto di rete
Come precisa la definizione normativa, scopo del contratto di
rete è dare impulso all’innovazione e aumentare la
competitività delle imprese: nella legge regolatrice del
franchising non è definito uno scopo del contratto ma si può dire
che l’accrescimento della competitività delle imprese sul
mercato
sia, nei fatti, uno degli scopi, o almeno degli effetti, del
franchising. Per quel che riguarda invece il fine di impulso
dell’innovazione, previsto come tipico per il contratto di rete,
esso non è contemplato, nella legge 129/2004 che regola il
franchising, come scopo di questa figura contrattuale. Nella
pratica può succedere ovviamente che il know-how si evolva grazie
alla cooperazione tra franchisor e franchisee, o attraverso “buone
pratiche” messe in comune tra i franchisee, ma tale miglioramento è
un effetto della cooperazione e non un suo fine, come nel contratto
di rete.
Obbligazioni contrattuali nel franchising e nel contratto di rete
Schematicamente può dirsi che le obbligazioni tipiche del contratto di franchising sono, per il franchisor:
Dal canto suo il franchisee si obbliga a:
La normativa che regola il contratto di rete opera, con riferimento alle obbligazioni delle parti, un riferimento piuttosto generico a:
Se si confrontano le obbligazioni tipiche del contratto di franchising e quelle del contratto di rete si può concludere che:
1. Nel franchising assume un valore centrale la concessione del diritto a utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi del franchisor nonché il know-kow dallo stesso sviluppato, ovvero quell’insieme di conoscenze pratiche non brevettabili, segrete, sostanziali e individuate; questo elemento non è previsto tra le obbligazioni tipiche del contratto di rete, il che non esclude, ovviamente, che una impresa possa mettere a disposizione della rete un proprio marchio o brevetto.
2. Nel contratto di rete assume un ruolo centrale la definizione del piano economico e/o commerciale che la rete si prefigge di realizzare, piano che viene stabilito di comune accordo dalle parti proprio nel e con il contratto: nel franchising, al contrario, il franchisee sostanzialmente “aderisce” al progetto imprenditoriale del franchisor, impegnandosi a riprodurlo, secondo una formula sperimentata dal franchisor, nell’ambito territoriale assegnatogli.
3. Per quanto riguarda l’obbligo di scambiarsi informazioni, individuato nel contratto di rete, si può dire che, sebbene non enucleato specificamente dalla legge sul franchising, la cooperazione tra franchisor e franchisee sicuramente racchiude in sé un obbligo di scambio reciproco di informazioni; il franchisor è tenuto, per esempio, a tenere aggiornato il franchisee sugli sviluppi del proprio know-how e il franchisee, di solito, assume per contratto l’obbligo di tenere informato il franchisor delle condizioni del mercato relativo alla zona territoriale assegnatagli.
4. Per quel che concerne l’obbligo di scambiarsi prestazioni, queste ultime non sono tipizzate dalla normativa sul contratto di rete e pertanto, nel novero di queste ultime, ben potrebbero rientrare molte, se non tutte, le prestazioni che sono, o possono essere, oggetto del contratto di franchising: assistenza tecnica e commerciale, formazione, organizzazione di campagne pubblicitaria o attività di marketing e così via.
Patrimonio e gestione dell’attività
Una caratteristica che invece distingue nettamente il
contratto di rete e franchising è la possibilità, prevista
per il contratto di rete, di costituire un fondo comune per il
conseguimento degli scopi della rete stessa nonché l’istituzione di
un organo comune di gestione di questo fondo.
La costituzione del fondo non fa venire meno la autonomia giuridica
e patrimoniale delle imprese aderenti al contratto di rete ma fa
sorgere una soggettività giuridica del fondo: a questo fondo si
applicano le norme dettate dal codice civile, agli art. 2614 e ss.,
per i fondi consortili.
Per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al
programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti solo
sul fondo comune e non sul patrimonio dei contraenti della rete.
Nulla di analogo e nemmeno equiparabile è previsto invece nel
contratto di franchising.
Conclusioni
In conclusione si può dire che il contratto di rete e il contratto di franchising hanno in comune l’essere entrambi contratti tra imprenditori, con lo scopo dichiarato - il contratto di rete – o quanto meno l’effetto – il franchising - di accrescere la competitività sul mercato delle imprese contraenti; che in entrambi l’aspetto della collaborazione, o quanto meno della cooperazione, è oggetto di specifiche obbligazioni. Assolutamente diverso è invece il tipo di schema contrattuale dei due modelli, bilaterale - e quindi “chiuso” - quello del contratto di franchising, plurilaterale e invece “aperto” quello del contratto di rete alla quale, se previsto, si può aderire anche in un momento successivo.
Diverse sono le realtà economiche nelle quali questi due tipi contrattuali vengono utilizzati: il contratto di rete è stato difatti concepito per le imprese, medie e piccole, presenti nei distretti industriali e che hanno la necessità, pur mantenendo la loro individualità, di mettere in comune risorse e competenze per specializzarsi e per diventare più competitive in un mercato sempre più globalizzato.
* Avv. Donatella Paciello, Avv. Elena Pagliaretta - Studio Legale Associato
Via G. Missori 14, 20090 Monza (MB) - studiolex@paciello-pagliaretta.com
Ti potrebbe interessare anche questo articolo: Franchising, Somministrazione, Concessione