La L. 6 maggio 2004, n. 129 è una buona Legge. Un'ottima Legge, per certi versi. Essa affronta, comminando sanzioni talora assai afflittive (sino all'annullamento del contratto ed al risarcimento del danno) per la violazione dei più importanti obblighi informativi. Costituisce, dunque, un importante “momento” di tutela dell'aspirante franchisee rispetto ad eventuali false informazioni, anche pubblicitarie, o ad illeciti “precontrattuali”.
La Legge Franchising, tuttavia, nulla dispone in merito ad eventuali disservizi di natura “organizzativa” del Franchisor, i quali sono sovente quelli più difficoltosi da fronteggiare, e, purtroppo, quelli forieri della maggior quantità di danni in capo al Franchisee.
Oltretutto, la presenza sul mercato di Franchisors eccessivamente “disinvolti” nell'organizzazione e gestione della rete toglie prestigio e fiducia ai Franchisors realmente organizzati e “seri”, minando “a cascata” la credibilità dell'intero sistema.
Assai spesso, ad esempio, si verificano inconvenienti serissimi, quali: il ritardo nelle forniture; la fornitura di prodotti obsoleti o comunque scarsamente commerciabili; la mancata effettuazione, soprattutto con riguardo ai marchi “giovani”, di attività pubblicitaria adeguata, e dunque, in definitiva, la perdita di “valore” del marchio, con conseguente difficoltà di posizionamento dei prodotti (o dei servizi) sul mercato.
Nel frattempo, il franchisee paga stipendi ai commessi, corrisponde canoni di locazione spesso elevatissimi (si pensi al posizionamento all'interno dei centri commerciali), e gestisce una “macchina” in grado di generare unicamente costi e non ricavi, con conseguente facile e rapida moltiplicazione degli “zeri” del passivo.
La Legge Franchising nulla dice al riguardo, lasciando dunque all'interprete il compito di adattare al caso di specie le tutele ad essa preesistenti.
Una di esse è certamente la disciplina in materia di risoluzione del contratto per inadempimento. Ove infatti la mancata (o ritardata) esecuzione di prestazioni rilevanti in corso di contratto da parte del Franchisor risulti oggettivamente dimostrabile, il Franchisee può ottenere dal Giudice civile il risarcimento del danno che provi di avere subito (dalle spese sostenute per dipendenti e canoni di locazione al danno all'immagine commerciale, ove quest'ultima sia effettivamente pregiudicata).
Altra disciplina, spesso trascurata, è quella in materia di c.d. “abuso di dipendenza economica”, nata nell'ambito delle subforniture industriali, ma ritenuta applicabile anche ad altri rapporti continuativi, come ad esempio il Franchising. In pratica, la norma sanziona, addirittura con la nullità della clausola o del contratto che le consente, tutte quelle situazioni in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La posizione di dipendenza viene valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte “abusata”, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Se poi ve ne sono i presupposti (ed in particolare il presupposto della “urgenza”), entrambe le discipline possono venire valorizzate nell'ambito di un procedimento, quale quello ex art. 700 c.p.c., nel quale il Giudice civile emette, su richiesta di parte, i provvedimenti urgenti necessari ad assicurare la tutela provvisoria dei diritti del Franchisee.
A cura di Giovanni Adamo, fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) - Avvocato in Bologna – Cultore della Materia di Diritto Civile nell’università di Bologna