La mediazione civile e commerciale: opportunità per aziende e cittadini

Redazione BeTheBoss

Data

set 19, 2011

Mediazione civile e commerciale

Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale della conflittualità giudiziale. I numeri sono impressionanti: ogni anno vengono iscritte 4,5 milioni di nuove cause, con una media di 6.277 cause civili ogni 100.000 abitanti, contro le 1.844 della Francia o le 661 della Germania.
Questo fenomeno, che non pare destinato a rallentare, comporta diverse conseguenze. Secondo i dati del Ministero della Giustizia (apertura anno giudiziale 2010) in Italia abbiamo un cumulo pendente di 5,6 milioni di processi civili; i tempi medi per una sentenza civile di 1° grado sono di 2 anni e mezzo, 4 anni per l’appello; i costi dell’apparato della giustizia sono di 4 miliardi di euro l’anno, i costi processuali rappresentano il 30% del valore della causa.
Ma la questione è anche un’altra. La via giudiziaria è lo strumento migliore per risolvere le controversie che ci riguardano? I paesi anglosassoni hanno da tempo consolidato delle vie alternative alla risoluzione delle controversie, le Altenative Dispute Resolution (ADR), che si sono rivelate in molte circostanze più efficaci e soddisfacenti. Tra i vari strumenti spicca, per numerosità di interventi e grado di riuscita, la mediazione. Sulla scia di questa esperienza, nel 2008 la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 2008/52/CE con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini l’accesso a sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, in particolare allo strumento della mediazione.
In Italia il Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, con il Regolamento attuativo n°180 del 4 novembre 2010, ha implementato la Direttiva, riformando la disciplina sulla conciliazione societaria precedentemente in vigore (Decreto Legislativo n.5 del 17 gennaio 2003 e Decreto Ministeriale n.222/223 del 23 luglio 2004).

Ma che cos’è la mediazione? E perché può rivelarsi così conveniente per i soggetti coinvolti?

La mediazione è “l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia” (DL.28/2010 Art.1). La mediazione è volta dunque ad supportare le parti affinché arrivino, autonomamente, alla definizione di una soluzione di reciproca soddisfazione, rendendo superfluo, se possibile, il ricordo alla via giudiziaria.
La mediazione non è un arbitrato, in quanto il mediatore non ha il potere di decidere il merito della questione e di imporre la sua decisione alle parti. E si differenzia anche dalla negoziazione diretta delle parti, che non prevede l’intervento del terzo imparziale e neutrale.
La nuova procedura di mediazione disciplinata dal DL n°28/2010 presenta numerosi vantaggi. E’ veloce: la durata massima prevista è di 4 mesi. Ha costi limitati e predefiniti, nonché diverse agevolazioni fiscali. E’ volontaria, nel senso che il buon esito del procedimento e la sottoscrizione dell’accordo sono sempre condizionati alla volontà delle parti. E’ efficace, in quanto l’accordo raggiunto può sottoposto ad omologa e diventare titolo esecutivo. Tuttavia, in caso di mancato accordo, non viene compromessa la possibilità di ricorrere in giudizio (o all’arbitrato). Infine è riservata, in quanto nessuna informazione o dato emerso nel corso del procedimento può essere utilizzato al di fuori della mediazione stessa (si veda box 1).
Emerge chiaramente la differenza rispetto alla forma classica del giudizio. Nel giudizio (ma anche nell’arbitrato) la decisione viene demandata al terzo, che ha il potere di imporla alle parti e che procede secondo Diritto. La sentenza chiude la controversia, ma non necessariamente risolve il problema tra le parti, anzi solitamente ne acuisce il contrasto. Per questo motivo si ritiene che non sia lo strumento adeguato per risolvere le diatribe in cui le parti continueranno, o potranno continuare, ad avere dei rapporti, come ad esempio nel caso delle relazioni commerciali, del diritto societario o dei patti di famiglia. Inoltre la sentenza, se sicuramente scontenta la parte soccombente, potrebbe anche scontentare la parte vincitrice, che avrebbe voluto di più, o che ha dovuto aspettare troppo tempo o sostenere costi troppo elevati, o ancora che non ha trovato nel Diritto la norma adatta a tutelare il suo interesse specifico.
Nella mediazione sono le parti, coadiuvate dall’azione professionale del mediatore, a costruire la loro possibile soluzione. Soluzione che prescinde dalla definizione dei torti e delle ragioni, o dalle tutele puntuali del diritto, ma si concentra sulla definizione di un punto di incontro dei reciproci interessi. Il mediatore infatti, partendo dall’ascolto e dalla comprensione delle rispettive ragioni, si adopera per la riapertura del dialogo e della comunicazione tra le parti. Il mediatore aiuta a separare il problema dalle persone, le ragioni dalle emozioni, superando i blocchi emotivi che molto spesso fanno naufragare le negoziazioni dirette. Grazie anche all’applicazione di tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto, il mediatore amplia il campo delle possibili soluzioni. L’accordo finale può arrivare a includere elementi esterni alla questione specifica, abbracciando l’intero perimetro del rapporto tra le parti, allargando il contorno della torta. Si esce quindi dalla logica della soluzione win–lose o ripartitiva (quello che guadagna uno lo perde l’altro), e si entra in quella win-win, detta anche generativa.

A marzo 2011 il tentativo di mediazione è diventato requisito di procedibilità per una grande varietà di materie (si veda box 2). Dunque, prima di chiamare in giudizio una controparte sulle materie in questione, sarà obbligatorio esperire un tentativo di mediazione davanti a un organismo qualificato. Questo passaggio formale può essere vissuto, da aziende e cittadini, in due modi:

  • una inutile seccatura prima di arrivare al vivo della causa (con conseguente perdita di tempo e denaro);
  • una opportunità per arrivare con costi e tempi limitati, a una soluzione che possa essere di reciproca soddisfazione e salvaguardare il futuro della relazione.

E’ evidente che non tutte le cause potranno trovare una soluzione consensuale. La posta in gioco potrebbe essere troppo grande, le posizioni antitetiche o il rapporto tra le parti ormai compromesso. Tuttavia la mediazione offre l’occasione per un ripensamento della prospettiva: è un invito all’abbassamento dei toni dello scontro, alla riapertura del dialogo, all’abbandono della logica del torto-ragione, vincitore-vinto. La mediazione spinge a un’assunzione di responsabilità, al superamento della contrapposizione muta e sorda, alla valorizzazione della relazione, alla capacità di costruire una soluzione condivisa pur in presenza di una diversità di obiettivi e punti di vista.

In conclusione, la nuova disciplina della mediazione fornisce un nuovo importante strumento di risoluzione delle controversie. 

L’augurio del legislatore è che la mediazione riesca ad affermarsi come strumento per gestire in modo snello, economico e consapevole una grande quantità di contestazioni, come già avviene nei paesi anglosassoni, con grande beneficio per aziende e cittadini, in termini di tempi e costi. Specularmene il ricorso alla mediazione consentirà di alleggerire il sistema giudiziario di innumerevoli cause, liberando risorse e mezzi, da dedicare con maggiore efficacia alla risoluzione delle questioni più ostiche e controverse e agevolando un riallineamento della funzionalità del nostro sistema giudiziario agli standard degli altri paesi europei.

Il rapporto ISDACI 2010 sulla giustizia alternativa, evidenzia un tasso di successo delle mediazioni presso le Camere di Commercio del 56%, che cresce fino al 66% considerando l’accordo raggiunto liberamente successivamente all’incontro di mediazione . L’ISDACI è l’istituto scientifico per l’arbitrato, la mediazione ed il diritto civile

Dott.ssa Grazia Francolini
Grazia Francolini opera come Mediatore civile e commerciale presso la Camera di conciliazione di Lodi e di Alessandria

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