Srls: srl semplificata a un euro per under 35

Silvio Zannoni

Data

ago 29, 2012

Dal 29 agosto tutti gli aspiranti imprenditori con meno di 35 anni possono costituire una società con solo un euro di capitale, la cosiddetta Srls, società a responsabilità limitata semplificata.

E questo in ragione dell'entrata in vigore, dal 29 agosto 2012, del Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012), che detta l'atto costitutivo standard della Srl semplificata. 

“E' finalmente possibile per i giovani fino a 35 anni costituire una Srl con solo 1 euro di capitale. Non ci sono spese notarili. Un'opportunità”.
Questo il tweet di Antonio Catricalà, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per fugare ogni dubbio sulla veridicità della novità introdotta dal Governo nel contesto del decreto Crescitalia.

Sempre Catricalà chiarisce poi, per chi ha più di 35 anni: "anche loro potranno costituire srl con solo 1 euro ma dovranno pagare le spese notarili."
Questa decisione del governo è sancita nel secondo decreto sulla crescita, detto decreto Sviluppo".

Nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto scorso è stato infatti pubblicato quello che sarà il modello standard di atto costitutivo che i notai a partire dal 29 agosto dovranno utilizzare per dare vita a questo nuovo tipo di impresa. Così facendo, è stato rimosso l’ultimo ostacolo burocratico che ancora persisteva alla costituzione delle Srls, le nuove entità imprenditoriali nate in modo specifico a favore dei giovani. La Srls è disciplinata dall'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012. Tale norma dispone innanzitutto che la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni.

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali della società semplificata, rispetto alla Srl ordinaria?

1- la società semplificata deve essere costituita con atto pubblico notarile secondo uno schema conforme al modello standard tipizzato con il decreto del ministro della Giustizia ora pubblicato in Gazzetta (ciò significa che la Srls non potrà essere utilizzata in quei casi nei quali occorra confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari);

2- l'ammontare del capitale sociale (va versato esclusivamente in denaro, non sono ammessi i conferimenti in natura) deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10 mila euro; ne consegue quindi che le società che avessero bisogno in origine di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro non potranno adottare la forma della Srls. Nel caso in cui una Srls già costituita si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro, si trasformerà in una classica Srl.

3- gli amministratori devono essere soci dell’impresa;

4- è nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni; 5- è stato stabilito, tra le altre cose, che il versamento del capitale sociale non potrà essere effettuato in banca, ma dovrà avvenire nelle mani degli amministratori della società semplificata e che non è ammesso il versamento per centesimi, in quanto il capitale sociale va per intero sottoscritto e versato all'atto della costituzione. 

Fonte: Corriereinformazione.it

Maggiori info: http://www.corriereinformazione.it/2012082921294/agevolazioni-ed-incentivi/srl-semplificata-a-un-euro-per-under-35-al-via-da-oggi.html

LE TAPPE PER APRIRE UNA SRLS

01 | COSTITUZIONE
Può essere costituita solo da giovani under 35 ed è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l'eventuale atto di trasferimento.
02 | FORMALITÀ
La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale, al quale non può essere apportata alcuna modifica o integrazione. Nella denominazione va specificato che si tratta di Srl semplificata.
03 | AMMINISTRAZIONE L'amministrazione della società spetta necessariamente a uno o più soci. Il capitale sociale per la costituzione della Srls va da 1 a 9.999 euro da versare integralmente in denaro.
04 | COSTI AL MINIMO
L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma sono dovuti l'imposta di registro (168 euro), i diritti camerali (in media 200 euro), i tributi per l'apertura della partita Iva.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Maggiori info: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-08-30/euro-credito-difficile-100149.shtml?uuid=Absb8hVG

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