Avviare impresa dopo il decreto Bersani

Data

lug 24, 2007

Le disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute nel decreto Bersani riguardano le formalità di costituzione dell'''impresa, prevedendo che, dal 3 aprile 2007, il contribuente debba presentare un'unica comunicazione all'Ufficio del Registro delle imprese valida per tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali necessari per avviare un'azienda.

Con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, vengono introdotte, tra l'altro, importanti novità di rilevanza fiscale in tema di:

estinzione anticipata dei mutui per l'acquisto della "prima casa" (art. 7);
portabilità del mutuo bancario con la possibilità di surrogazione del debitore (art. 8);
costituzione di nuove imprese (art. 9);
erogazioni liberali a favore di istituti scolastici (art. 13).

In particolare, in tema di costituzione di nuove imprese, vengono introdotte sostanziali modificazioni alla disciplina formale delle comunicazioni di avvio, variazione e cessazione dell'attività d'impresa.

Avvio dell'attività d'impresa
L'art. 9 dispone al comma 1 che, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica per gli adempimenti previsti.
In tal modo la disposizione introduce, al momento della costituzione dell'impresa, una comunicazione unica per tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese presso le Camere di Commercio, valevole, sussistendone i presupposti, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per ottenere il rilascio del codice fiscale e della partita IVA.

E' disposto che la comunicazione unica sia presentata, di norma per via telematica, con l'utilizzo della firma digitale e l'integrazione con la posta elettronica certificata (Pec), ovvero su supporto informatico, ma con esclusione della possibilità di utilizzazione di altre modalità di trasmissione, quali ad esempio:

direttamente allo sportello della Camera di Commercio;
tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).

Con le nuove disposizioni si valorizza comunque la centralità dell'ufficio del Registro delle imprese, attrezzato per una gestione informatizzata dei procedimenti nei confronti delle imprese, con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie oggi esistenti. Pertanto, al fine dell'adozione e trasmissione on-line della comunicazione, della ricevuta e degli altri documenti amministrativi previsti dall'art. 9 del D.L. n. 7/2007, le Camere di Commercio, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, assicurano gratuitamente il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
La comunicazione unica ha valenza nazionale, dal momento che le nuove disposizioni non prevedono alcuna competenza circoscrizionale in relazione al domicilio fiscale del soggetto che avvia l'attività, e ciò a differenza dell'art. 2196 del codice civile che richiede l'iscrizione dell'operatore all'ufficio del registro delle imprese "nella cui circoscrizione stabilisce la sede".

Procedura
La procedura di gestione della comunicazione unica si sostanzia secondo le modalità di seguito descritte. L'art. 9 del decreto legge "Bersani" assegna un nuovo ruolo all'ufficio del Registro delle imprese, diverso da quello tradizionale di stampo codicistico, incentrato sulla funzione tipica di pubblicità legale, ma molto più vicino alla conformazione che viene percepita dagli operatori quale elemento costitutivo della nascita dell'impresa.
Al ricevimento della comunicazione, infatti, l'ufficio del Registro delle imprese rilascia - contestualmente - una ricevuta "che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale", ove naturalmente sussistano i presupposti di legge, nei sensi voluti dalla norma. Quindi le Amministrazioni continueranno a svolgere i dovuti controlli sulle attività di impresa, ma tale incombenza non potrà più ostacolare – come per il passato - l'avvio dell'attività.

Attualmente, di norma, l'ufficio del Registro delle imprese non è uno strumento per precostituire il "titolo" per l'avvio delle attività d'impresa. Anzi, il primo comma del richiamato art. 2196 del codice civile stabilisce che l'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese deve essere chiesto entro trenta giorni dall'avvio dell'attività. La comunicazione unica rovescia dunque tale impostazione, nel senso che l'inizio attività non può più precedere la data di deposito della comunicazione all'ufficio delle Camere di Commercio, ma diventa concomitante.
Analogo discorso si può fare per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, laddove il comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, il quale attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazione di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività.

Imprese interessate
Dal punto di vista soggettivo, dunque, la comunicazione interessa tutti i contribuenti che intraprendono attività imprenditoriali, prevedendo uno snellimento degli adempimenti, con la presentazione di un'unica dichiarazione anziché di tante dichiarazioni presso ciascun ufficio amministrativo interessato (Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL). La procedura vale infatti per tutti i tipi di imprese, sia individuali che collettive, non solo per le nuove iscrizioni ma anche per le modifiche e le cancellazioni.
Lo stesso dicasi per l'imposta sul valore aggiunto, il cui comma 3 dell'art. 35 stabilisce che in caso di variazione di alcuno degli elementi dichiarati o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando modelli conformi a quelli approvati.

Presentata la comunicazione unica, l'ufficio del Registro delle imprese rilascia all'interessato, contestualmente, la ricevuta di presentazione (che avviene quindi in tempo reale), la quale costituisce "titolo" per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle altre Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione.
L'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL a loro volta partecipano all'interessato e all'Ufficio del Registro delle imprese "immediatamente", anche per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA, e nei sette giorni successivi gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate, dopo aver effettuato i dovuti controlli.

Decorrenza delle nuove disposizioni
Ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007, la nuova procedura entra in vigore a decorrere dal 18 luglio 2007, mentre gli interessanti hanno (ancora) facoltà di presentare separatamente le richieste, complessivamente fino al 18 gennaio 2008.
Il modello di comunicazione è demandato all'individuazione attraverso apposito decreto interministeriale da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 7, ossia entro il 18 maggio 2007. Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con i Ministri dello Sviluppo Economico, dell'Economia e delle Finanze, e del Lavoro e della Previdenza Sociale, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle nuove disposizioni, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli, ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 9, comma 7, secondo periodo).

Abrogazioni
Il comma 9 dell'art. 9 del D.L. n. 7/2007 prevede che a decorrere dal 18 luglio 2007, sono abrogate le seguenti disposizioni:

art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412:
il comma 4 disponeva testualmente che a decorrere dall'1 gennaio 1992 le iscrizioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nonché alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi, e che la denuncia di iscrizione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge;
art. 1 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63:
la norma disciplinava l'iscrizione unica ai fini previdenziali e assistenziali.

Come sopra accennato, resta ferma la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare separatamente alle Amministrazioni competenti le comunicazioni introdotte con l'art. 9 del D.L. n. 7/2007, secondo la normativa previgente. Successivamente a tale data, la procedura tradizionale non potrà più essere utilizzata e andrà obbligatoriamente presentata la dichiarazione unificata.

Incentivo dei mezzi telematici
Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti introdotti dall'art. 9, l'ultimo comma di detta disposizione prevede la rideterminazione della misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter, della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, secondo modalità demandate ad apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro il 18 maggio 2007.

Attualmente, oltre i diritti di segreteria da corrispondere, l'art. 1, comma 1-ter, della richiamata Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, prevede per domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia od atto, l'imposta fissa di bollo così distinta:

se presentate da ditte individuali: euro 42,00;
se presentate da società di persone: euro 59,00;
se presentate da società di capitali: euro 65,00.


Giugno 2007

a cura di Ipsoa Editore, Redazione Internet. Tratto da "Decreto Bersani: le nuove regole per l'avvio dell'attività d'impresa" di Salvatore Servidio

Fonte: Azienda & Fisco - Quindicinale di attualita e pratica tributaria - Ipsoa Editore

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